mercoledì 4 ottobre 2017

Crowdfunding in Italia. Normative, leggi. ecc. ecc.

Per chi non sapesse il Crowdfunding è una raccolta di fondi, per lo più tramite Internet, attraverso piccoli contributi di gruppi molto numerosi che condividono un medesimo interesse o un progetto comune oppure intendono sostenere un'idea innovativa.


Il crowdfunding trova le prime basi normative nel decreto crescita  D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 che prevede il controllo CONSOB e l’istituzione di un registro apposito.
Previsto originariamente solo per le start up innovative  e le PMI innovativ, il crowdfunding è stato esteso dalla Legge di Bilancio 2017 (L.232/2016 art. 1 c. 70) alle PMI-SPA e ora dal D.L. 50/2017 anche al PMI-srl.
L’art. 30 ha come obiettivo di disciplinare l’aspetto legale della Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative .
Una normativa nuova per la nostra legislazione che dal 2012 ad oggi ha subito modifiche necessarie per il suo compimento.
Ma vediamo cosa viene previsto:
1) Vengono introdotte modifiche al TUF (art. 1, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) introducendo un nuovo punto il 5-novies che recita: Per “portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative” si intende una piattaforma online che abbia come finalita’ esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale.
2) Per “start-up innovativa” si intende la societa’ definita dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 alle quali abbiamo già dedicato un articolo che qui richiamiamo.
3) Viene inserito un nuovo articolo al TUF nella parte II, titolo III, Capo III-quater – art. 50 quinquiesdedicato alla Gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative.
Detto nuovo articolo prevede;
– E’ gestore di portali il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative ed e’ iscritto in un registro che sarà tenuto dalla Consob;
– L’attivita’ di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative e’ riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonche’ ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e imprese di investimento.
– L’iscrizione nel registro e’ subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) forma di societa’ per azioni, di societa’ in accomandita per azioni, di societa’ a responsabilita’ limitata o di societa’ cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
c) oggetto sociale con finalita’ esclusiva di facilitare la raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale.
d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilita’ stabiliti dalla Consob;
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalita’ stabiliti dalla Consob.
Tali gestori (portali) non possono detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza di terzi.
Inoltre l’articolo 100-ter, inserito con decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 nel citato decreto legislativo n. 58 del 1998, ha previsto  che la Consob determini “la disciplina applicabile alle offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l’offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della start-up innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all’offerta”.
La Consob con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013  in ottemperanza alle predette norme, ha adottato il “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line” ai sensi dell’articolo 50-quinquies e dell’articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, prevedendo:
a) l’istituzione e la formazione del registro e alle relative forme di pubblicita’;
b) le  condizioni per l’iscrizione nel registro, le cause di sospensione, radiazione e riammissione e le misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro;
c) le cause di incompatibilita’;
d) le regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali.
Le società che gestiscono i portali saranno sottoposti alla vigilanza della Consob .
Pesanti sanzioni per i gestori di portali che violano le norme stabilite dal decreto che prevede sanzioni che possono arrivare a venticinquemila euro oltre alla sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione dal registro.


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